Statuto

Titolo I – Scopi sociali, principi generali e sede

Art. 1 – Costituzione
  1. È costituita l’associazione di volontariato denominata “Protezione Civile NINFEO Genazzano-ODV”, qui di seguito detta “Associazione”.
  2. L’Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi della normativa sul
    Terzo Settore, nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico, per il perseguimento senza
    scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce
    peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni
    comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
  3. L’Associazione e il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Statuto e dagli eventuali
    regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio
    regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 – Sede
  1. L’Associazione ha sede nel Comune di Genazzano (RM).
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purché all’interno del medesimo Comune.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero.
Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 4 – Oggetto, finalità e principi generali
  1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
    L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi:
    • Assenza del fine di lucro e divieto di speculazioni di qualsiasi tipo,
    • Indipendenza e autonomia da qualsiasi gruppo, partito o schieramento politico;
    • Esclusivo perseguimento delle attività di cui all’art.1;
    • Obbligo di impiegare i fondi, gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
    • Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse;
    • Democraticità della struttura;
    • Elettività e gratuità delle Cariche associative;
    • Gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, salvo il diritto al rimborso delle spese anticipate e opportunamente documentate;
    • Sovranità dell’Assemblea.
  2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l’Associazione svolge attività di protezione civile ai sensi della normativa vigente in materia, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L’Associazione in particolare realizza tale attività di interesse generale mediante:
    • Previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante l’individuazione e lo studio delle loro cause;
    • Predisposizione ed attuazione dei Piani operativi per il soccorso e la gestione delle emergenze;
    • Salvaguardia e tutela dell’ambiente;
    • Opera di assistenza sociale e solidarietà civile, umana e culturale;
    • Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione dei cittadini sulle tematiche di Protezione Civile connesse ai rischi naturali e antropici,
    • Collaborazione con tutti gli Enti Pubblici e/o Privati, con le varie Autorità, Corpi dello Stato e altre Associazioni e gruppi di Protezione Civile e Volontariato Sociale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, per la piena attuazione degli Scopi e delle normative vigenti in materia di Protezione Civile e Soccorso Pubblico.
  3. L’Associazione può inoltre svolgere, ai sensi della normativa vigente, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell’Assemblea.
  4. L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Titolo II – I Soci

Art. 5 – Requisiti e modalità d’iscrizione dei Soci
  1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di
    cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
  2. Sono Soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su
    domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione
    annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del
    Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
  3. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro
    60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
  4. La quota annuale a carico dei Soci non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita
    della qualifica di socio.
Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci
  1. Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’Associazione.
  2. L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all’Associazione.
  3. I Soci hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di
    frequentare i locali dell’Associazione, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
  4. I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi
    dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
  5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l’attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell’Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi
    consensualmente assegnata.
  6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l’Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L’attività svolta dagli stessi non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
  7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le
    malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 7 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per:

  • Decesso;
  • Dimissioni: ogni Socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
  • Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento della quota associativa.
  • Esclusione: la qualità di Socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l’associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato con lettera raccomandata o altro mezzo che garantisca la sicura ricezione e quindi la conoscenza del provvedimento. Il Socio potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Titolo III – Organo dell’Associazione

Art. 8 – Organi dell’Associazione
  1. Gli organi dell’Associazione sono:
    a) l’Assemblea dei Soci;
    b) il Consiglio Direttivo;
    c) il Presidente;
    d) il Collegio dei Revisori.
  2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 9 – Composizione e attribuzioni dell’Assemblea dei Soci
  1. L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione.
  2. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo tutti i Soci, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  3. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono altresì farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri Soci e ogni Socio può ricevere e quindi esercitare, al massimo due deleghe conferitegli.
  4. In particolare l’Assemblea ha il compito di:
    • delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
    • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
    • deliberare sul bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
    • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
    • deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
    • deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
    • deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
    • L’Assemblea ha inoltre il compito di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
    • deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa.
  5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti i Soci.
Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci
  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci e deve essere convocata dal Presidente, su deliberazione
    del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci e
    ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni
    qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve
    provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve
    essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
  2. Le convocazioni dell’Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il termine di 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 – Validità dell’Assemblea
  1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
  2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
    intervento all’Assemblea.
  3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata
    almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita
    qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti.
    Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Soci ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente
    dell’Assemblea e dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 12 – Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci. Esso è composto da sette membri, scelti tra
    i Soci.
  3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando alloro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere ed eventualmente ulteriori incarichi che si renda necessario assegnare sulla base dell’articolazione interna dell’Associazione.
Art. 13 – Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,
    almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all’eventuale
    preventivo da presentare all’approvazione dei Soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
  2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta ovvero mediante qualsiasi altro
    mezzo utile per assicurare il ricevimento della convocazione. L’avviso deve contenere il giorno, il
    luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
  3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente,
    ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
  4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di voto pari prevale il voto del Presidente. Tutte le deliberazioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
Art. 14 – Attribuzioni e poteri del Consiglio Direttivo
  1. Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la
    promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
    dell’Associazione, attraverso l’adozione di deliberazioni. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
  2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
    • eleggere, al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente;
    • assegnare gli incarichi di Segretario, Tesoriere e qualsiasi altro incarico che si renda necessario;
    • amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
    • predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio
      preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    • qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita
      dell’Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
    • indire adunanze, convegni ed esercitazioni;
    • deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione;
    • deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
    • decidere sull’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
    • deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell’Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta;
    • proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell’Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all’art. 6, comma 3;
    • istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
Art. 15 – Il Presidente
  1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli
    è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è
    rieleggibile.
  3. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente in particolare:
    • provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, delegare il tesoriere in via generale oppure per specifici atti ed operazioni.
  5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
  6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
  7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 16 – Il Segretario ed il Tesoriere
  1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
  2. Al Segretario compete:
    • la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    • curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    • la redazione dei libri verbali nonché del libro dei Soci e del registro dei volontari.
  3. Al Tesoriere spetta il compito di:
    • tenere ed aggiornare i libri contabili;
    • predisporre il bilancio dell’Associazione.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori
  1. Il Collegio dei Revisori viene eletto dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite
    dall’eventuale Regolamento Interno, e resta in carica per tre anni, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo. Esso è composto da tre membri, tutti rieleggibili e gli stessi potranno essere sia aderenti all’Associazione e sia personalità esterne alla stessa, avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio dei revisori elegge al proprio interno un Presidente.
  2. L’Organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  3. I membri dei Collegio possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 – Libri sociali

L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:

  • libro dei Soci;
  • registro dei volontari, che svolgono attività operativa;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Titolo IV – Patrimonio Sociale

Art. 19 – Risorse economiche
  1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente,
    da:
    • quote associative;
    • erogazioni liberali di associati e terzi;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
    • contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
    • contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
    • entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi della normativa vigente;
    • beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione e relative eventuali rendite.
  2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 20 – Esercizio finanziario
  1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei Soci,
    almeno cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla
    relazione dei Revisori.
  3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di
    gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Titolo V – Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

Art. 21 – Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
  1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è
    deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 11 comma 4 del presente Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli
    preferibilmente tra i Soci.
  3. In caso di scioglimento dell’Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo
    l’esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i Soci, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore.
Art. 22 – Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni
degli organi associativi, si applica quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore
e, in quanto compatibile, dalle norme del Codice Civile.